ZONA FAO 37.1
L’organizzazione comune dei mercati stabilisce le informazioni specifiche che devono accompagnare i prodotti della pesca e dell’acquacoltura venduti ai consumatori e alla collettività. Tali disposizioni integrano le norme dell’UE relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e contribuiscono a promuovere la trasparenza sul mercato, consentendo ai consumatori di operare una scelta informata al momento dell’acquisto.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 13 dicembre 2014. Per aiutare il settore ad applicarle, la Commissione ha pubblicato una guida tascabile sulle nuove etichette dell’UE per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinate ai consumatoriCerca le traduzioni disponibili del link precedente.
In base alle nuove norme, applicabili ai pesci, ai molluschi, ai crostacei e alle alghe, i prodotti venduti ai consumatori o alla collettività devono recare le seguenti informazioni:
- il nome commerciale e il nome scientifico della specie
- se il prodotto è d’allevamento o se è stato pescato in mare o nelle acque interne
- la zona di cattura o di produzione nonché il tipo di attrezzi da pesca utilizzati per la cattura
- se il prodotto è stato scongelato e il termine minimo di conservazione (con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il” o “da consumarsi preferibilmente entro fine”), in linea con le norme generali in materia di etichettatura degli alimenti.
Per aiutare i consumatori a capire meglio da dove proviene il prodotto, le informazioni sulla zona di cattura o di produzione devono essere fornite in modo dettagliato:
- per il pesce catturato in mare:
- nell’Atlantico nordorientale, nel Mediterraneo e nel Mar Nero: il nome della sottozona o divisione FAO (nomi delle zone in tutte le lingue ufficiali dell’UE, mappa delle zone di pesca nell’UECerca le traduzioni disponibili del link precedente) e una versione semplificata per il consumatore (un nome più comprensibile, una mappa o un pittogramma)
- in altre acque: il nome della zona FAO
- per i pesci di acqua dolce: il corpo idrico nel paese UE o extra-UE di origine
- per i pesci d’allevamento: il paese UE o extra-UE nel quale si è svolto il periodo finale del processo di allevamento
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