Incolumità del cliente e responsabilità del ristoratore. 

 

Incolumità del cliente e responsabilità del ristoratore. 

Può accadere che durante la consumazione di un pranzo, una cena, un aperitivo, si rimanga coinvolti in un incidente provocato dal personale del ristorante.

I movimenti repentini dei clienti, gli angusti spazi lungo i quali sono costretti a muoversi i camerieri, ad esempio, possono costituire elementi di pericolo e potenziali fonti di danno per un malcapitato cliente.

Ora, immaginiamo di essere in una pizzeria gremita di avventori, la sala percorsa da frenetici camerieri che, facendo attenzione a schivare i bambini che giocano e corrono per il locale, cercano di servire i clienti il prima possibile. Uno dei bimbi urta una cameriera. E’ un attimo, la cameriera perde l’equilibrio e la pizza bollente che stava servendo cade sul braccio di una ragazzina, ustionandola

Non è una storia frutto della mia immaginazione, bensì un caso realmente accaduto e sul quale di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9997 del 28 maggio 2020.

Cosa avrà deciso la Suprema Corte?

Il gestore del locale è tenuto al risarcimento del danno o, invece, si applicherà la fattispecie del “caso fortuito” che lo esclude?


Gli obblighi di “protezione” del cliente a carico del gestore del ristorante.

Il cliente, entrando nel locale, stipula con il gestore un contratto per “facta concludentia”, ciò è sufficiente per far sorgere in capo al ristoratore l’obbligo di tutelare l’integrità fisica di coloro che intendono consumare un pasto all’interno del locale.

 “Nel contratto di ristorazione, come in quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.”.

Il caso fortuito.

Da siffatta analisi discende che l’inosservanza di tale profilo comporta il mancato assolvimento ad obblighi di natura contrattuale, con conseguente inadempimento contrattuale ed obbligo di risarcimento, a meno che il gestore  riesca a dimostrare che il danno patito dal cliente sia stato determinato da un evento improvviso ed imprevedibile, il cosiddetto caso fortuito”.

Ma cos’è il “caso fortuito”?

E’ quell’evento inevitabile ed imprevedibile che esclude la colpa del responsabile del danno.

Nella fattispecie in esame, il ristoratore, per non essere responsabile dei danni, deve dimostrare che veramente non ha potuto fare niente per evitare l’accaduto. Per esempio, se la ragazzina si alza di scatto ed urta la cameriera questa non può fare nulla per evitare di rovesciare addosso alla ragazzina la pizza fumante (caso fortuito), se, invece, la ragazzina è tranquillamente seduta al proprio posto e la cameriera le rovescia addosso la pizza, questa è responsabile poiché avrebbe potuto evitare il danno, ad esempio, non passando il piatto, da cui è caduta la pizza, sopra la ragazzina.

Quando viene meno il caso fortuito.

Come spesso accade, però, le cose non sono così semplici come sembrano.

Secondo i Giudici, infatti, la circostanza che nel locale vi fossero bambini per così dire “vivaci”, doveva mettere in allerta il ristoratore, il quale, dovendo prevedere la possibilità che la cameriera fosse urtata durante il servizio, avrebbe dovuto prendere opportune cautele per evitare il peggio.

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, il “caso fortuito” non esclude la colpa della cameriera se la condotta del terzo era prevedibile od evitabile. E’ prevedibile, ad esempio,  allorquando si protraggono le turbolenze della comitiva, mentre è evitabile qualora ci siano stati precedenti richiami da parte del personale a tenere un comportamento corretto.

Ora, nel caso che ci impegna, la Suprema Corte ha rilevato che è venuto meno il “caso fortuito”, poiché è vero che la pizza bollente è in effetti caduta sul braccio della ragazzina poiché un commensale (seduto allo stesso tavolo) ha urtato la cameriera che stava trasportando la pizza per servirla, ma è altrettanto vero che il gruppo di cui faceva parte la ragazzina era una comitiva di giovani piuttosto agitati. La Corte ha concluso, pertanto, che era “del tutto prevedibile la possibilità che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere adottate delle adeguate tutele ed attenzioni”,  e poiché ciò non è avvenuto viene meno il “caso fortuito”.

Ricapitolando, è vero che il fatto del terzo può integrare gli estremi del caso fortuito, ma è, altresì, vero che il caso fortuito, per escludere la colpa del danneggiante, deve avere due caratteristiche:

1) non poteva essere né previsto, né evitato;

2) il responsabile ha l’obbligo (legale o contrattuale) di prevederlo od evitarlo.

In conclusione.      

La recente pronuncia della Corte di Cassazione è importante sotto un duplice ordine di profili.

Il primo, inerisce la responsabilità contrattuale del ristoratore e gli obblighi di “protezione” dell’incolumità dei clienti dell’esercizio commerciale, a meno che non si sia patito il danno per “caso fortuito” (la danneggiata si alza di scatto dal tavolo, urta la cameriera la quale fa cadere la pizza bollente sul braccio della ragazzina).

Il secondo, la responsabilità del ristoratore non viene meno nel caso in cui la condotta del terzo era prevedibile od evitabile (la “agitazione” dei ragazzi, seduti allo stesso tavolo della ragazzina, poteva far prevedere ed evitare l’accaduto con l’adozione di “adeguate cautele” da parte della stessa cameriera).

Avv. Maria Grazia Messina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Contattami su WhatApp :-)