Banchetto nunziale rovinato. Il risarcimento del danno non patrimoniale è assicurato?

Una coppia di sposi che ha ricevuto un pessimo banchetto nunziale perche, ad esempio, è stato servito del cibo di pessima qualità o in quantità non adeguata al numero degli invitati, oppure perchè il servizio è stato scadente o, ancora, perché la torta nunziale non è stata realizzata in maniera conforme, esteticamente o quantitativamente, a quella progettata dagli sposi, questi ultimi, oltre a chiedere la restituzione della somma pagata a titolo di corrispettivo, avranno diritto a ricevere uno di quei risarcimenti da copogiro che, solitamente, si vede nelle fictions statunitensi? 

Procediamo con ordine.

Risoluzione del contratto.

Gli sposi, contenti o scontenti, intanto devono pagare per intero il corrispettivo a chi ha organizzato il banchetto, successivamente, ma entro i sessanta giorni previsti dalla legge, possono instaurare un giudizio volto ad ottenere la risoluzione del contratto di prestazione d’opera stipulato con la società che ha organizzato il ricevimento, in virtù delle norme di cui all’art 1453 c.c. e ss.

La domanda di risoluzione, quindi, sarà volta ad accertare il profilo di responsabilità contrattuale del ristoratore per non aver adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto. 

Risarcimento dei danni patrimoniali

Orbene, una volta ottenuta la risoluzione contrattuale, quindi accertato e provato l’inadempimento contrattuale da parte del ristoratore, secondo il disposto dell’art. 1458 c.c., gli sposi avranno diritto ad ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali subiti, previa quantificazione degli stessi.

Avranno diritto, altresì, alla restituzione delle somme già versate al ristoratore a titolo di corrispettivo.

Risarcimento del danno non patrimoniale

Ma non finisce qui, gli sposi avranno anche diritto ad un secondo risarcimento, quello del danno non patrimoniale, patito nelle forme del danno morale, esistenziale, all’immagine, alla reputazione etc.

Il danno non patrimoniale costituisce uno dei temi più avvincenti della responsabilità civile.

Nel caso di specie, con il termine “danno non patrimoniale” si intende lo stato di profondo e persistente dispiacere, malessere, disagio, anche in termini di reazioni ansiose, stress, nervosismo, preoccupazione ed imbarazzo, provato nei confronti dei propri ospiti, provocato da un servizio inefficiente o diverso, per qualità e quantità, da quello pattuito per l’organizzazione del banchetto del giorno più bello della propria vita.

Al fine di valutare e quantificare il danno non patrimoniale patito dai coniugi si dovrà tenere conto sia dell’oggettiva offesa arrecata alla reputazione e all’immagine degli stessi, sia del grave turbamento patito il giorno delle nozze che ha condizionato, oltre la luna di miele, anche il ricordo indelebile di un giorno così unico.

Il risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 1226 c.c., sarà valutato dal Giudice equitativamente e dovrà essere, necessariamente, provato.

A tal proposito, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 26485 del 2019, ha statuito che “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’articolo 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto; ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, eventuale ed ipotetico”.   

In particolare, il caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione aveva ad oggetto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da due sposi per la “pessima qualità del cibo e del servizio offerti” agli invitati da parte della società che aveva predisposto il banchetto di nozze.

La Corte, se da un lato ha riconosciuto un inadempimento da parte della società di catering, tant’è che ha ritenuto giusta la cospicua riduzione dei compensi per l’attività prestata, dall’altro ha negato l’automatico riconoscimento del danno non patrimoniale a favore degli sposi, i quali nessuna prova avevano fornito in merito. 

In conclusione:

Se il ristoratore ha confezionato un pessimo banchetto nunziale (ma anche nei casi in cui è stata rovinata la festa di laurea, compleanno, comunione, cresima etc.) non bastano le scuse ed il parziale rimborso del prezzo da parte del ristoratore, atteso che si avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali.

Prima di poter esperire la richiesta di risarcimento danni, dovranno essere denunciati i vizi, dovrà essere esperita la domanda di risoluzione del contratto e, a questo punto, se verrà fornita la prova, si otterrà il risarcimento sia del danno patrimoniale, per le spese subite e/o i mancati guadagni, sia del  danno non patrimoniale, quest’ultimo a condizione che venga fornita la prova: 1) del radicale cambiamento di vita; 2) dell’alterazione della personalità; 3) dello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. 

Nei casi di “matrimonio rovinato”, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale non sempre è assicurato!

 

Avv.to Maria Grazia Messina

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