RIMBORSO ACCONTO VERSATO BANCHETTO A CAUSA COVID19

Questo matrimonio non s’ha da fare, per ora.

Ho versato l’anticipo per il banchetto delle nozze che sono state annullate a causa del Covid – 19. Posso chiedere indietro l’acconto versato o il titolare della sala può rifiutarsi?

Questa la domanda più frequente che mi è stata posta negli ultimi mesi.

Come faccio sempre, ho consigliato ai clienti di affidarsi, dapprima, al buon senso, cercando di trovare un accordo rinegoziando il contratto spostandone l’esecuzione ad altra data e mantenendo fermo l’acconto già versato. 

Tuttavia, nei casi in cui questo non sia possibile, la risposta alla predetta domanda è la seguente: la sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione a causa dell’emergenza Coronavirus costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso. 

Gli articoli di legge

Pertanto, a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile, la parte che ha ricevuto un acconto sul prezzo dovrà restituirlo all’altra.

In particolare, l’impossibilità sopravvenuta di celebrare e festeggiare le nozze (ma anche le feste di compleanno, ad esempio i diciottesimi) a causa della pandemia, legittima gli interessati a chiedere l’applicazione dell’art. 1256 c.c., a norma del quale “l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. 

A corredo di quanto sin qui detto, e a rendere il quadro più completo, ci sovviene in aiuto l’articolo 1463 c.c. che sancisce che, “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

In sintesi :

In altri termini, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (proprietario della sala) non può chiedere la controprestazione (pagamento del prezzo pattuito) e deve restituire la prestazione che ha già ricevuto (acconto sul prezzo versato dai nubendi). 

RIsoluzione :

Alla luce delle considerazioni si qui esposte, è cristallino che, i “promessi sposi” sono legittimati a chiedere la risoluzione del contratto e, conseguentemente, a seguito di apposita domanda, riavere nella propria disponibilità quanto versato a titolo di anticipo sul prezzo, oppure, qualora prevalga il buon senso e l’accordo tra le parti, decidere di mantenere in vita il vincolo obbligatorio con la struttura, posticipando l’evento ed, eventualmente, rinegoziando il contratto a seguito, ad esempio, dell’aumento dei prezzi.

Avv. Maria Grazia Messina


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