Le etichette alimentari

Impariamo a leggere le etichette alimentari

etichetta generica alimentare

Quando facciamo la spesa ci affidiamo ai sensi, al portafoglio o al buon senso?

Chi si affida al buon senso non può dimenticare quel famoso detto cinese che recita: “Siamo ciò che mangiamo”. E ciò che mangiamo è riportato sulle etichette alimentari… a volte in modo chiaro ed esauriente, a volte con indicazioni sommarie e poco chiare.

In realtà, alcune informazioni sono obbligatorie e regolamentate per legge, mentre altre sono facoltative o complementari.

Per legge, l’etichetta alimentare è definita come “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni e dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e che figura direttamente sull’imballaggio o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti di trasporto“.

Il requisito principale dell’etichetta alimentare è quello di INFORMARE il consumatore sulle reali caratteristiche del prodotto, al fine di orientarne al meglio la scelta commerciale. Ciò prevede, quantomeno, una totale chiarezza e il divieto verso qualunque tipo di illusione qualitativa e nutrizionale.

I requisiti da garantire tramite l’etichetta alimentare sono:

  • Chiarezza
  • Leggibilità (tipografia e dimensioni) e Facilità di lettura (grafica)
  • Indelebilità

Secondo questi criteri, il produttore è tenuto a citare con attenzione soprattutto le seguenti specifiche:

  • Marca
  • Denominazione
  • Peso sgocciolato (privo delle porzioni non eduli come, ad esempio, il liquido di governo)
  • Quantità netta (priva di tara)

Le stesse etichette per tutti gli alimenti? Oppure no?

Il 25 ottobre 2011, il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri hanno adottato il Reg. UE 1169/2011, con il quale vengono abrogate le direttive 2000/13/CE e 90/496/CE, proponendo alcune variazioni al fine di appianare le divergenze presenti tra i vari paesi membri.
Tali discrepanze (logica conseguenza di specifici interessi industriali, agricoli ecc.) interferivano col libero scambio delle merci, poiché regolamentato da: tracciabilità in condizioni di emergenza sanitaria e tutela della salute dei consumatori.

Tale Regolamento, pubblicato in GUE il 22.11.2011, diverrà operativo dal 13 dicembre 2014 (eccetto l’obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale che avverrà dal dicembre 2016) e interessa ESCLUSIVAMENTE i prodotti pre-confezionati o pre-imballati; nel caso in cui il prodotto venga proposto senza confezione o venga pre-imballato sul punto vendita, le indicazioni da apporre obbligatoriamente sono a discrezione dello Stato membro (art. 44).

Il campo di applicazione delle etichette è rappresentato dai prodotti alimentari stessi, che possono essere venduti nelle seguenti forme:

  • Sfusi: senza alcuna confezione (fruttaortaggi, gastronomia ecc.); le indicazioni vanno affisse sul recipiente di vendita: denominazione, elenco ingredienti, eventuali allergeni e, se previste, data di scadenza e modalità di conservazione
  • Preincartati: confezionati sul luogo di vendita al momento o poco prima dell’acquisto (panecarne fresca, formaggisalumi ecc.). Devono presentare obbligatoriamente qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze ancora presente nel prodotto.
  • Preconfezionati: venduti in confezioni già applicate dal produttore e in cui l’alimento rimane fino al momento del consumo senza subire alterazioni. Sono quelli più diffusi e anche i più soggetti a restrizioni normative.

Nel prossimo paragrafo cercheremo di capire meglio come leggere quest’ultimo tipo di etichetta.

STRUTTURA DELL’ETICHETTA ALIMENTARE DEI PRODOTTI PRECONFEZIONATI

Nel complesso, l’etichetta alimentare completa di un prodotto preconfezionato deve citare obbligatoriamente (art. 3 D.lgs 109/92):

  • Denominazione di vendita
  • Elenco degli ingredienti
  • Termine minimo di conservazione o data di scadenza
  • Nome, ragione sociale o marchio depositato, e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore residente nella UE
  • Sede dello stabilimento
  • Quantità netta o quantità nominale di produzione o confezionamento
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico >1,2%
  • Lotto di appartenenza
  • Modalità di conservazione ed eventualmente utilizzo
  • Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti oppure se ne è presente uno caratterizzante.

Inoltre, secondo l’art. 9 del Reg. UE 1169/2011, devono essere riportati obbligatoriamente anche:

  • Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico ancora presente nel prodotto (come nei preincartati) che provochi allergie o intolleranze
  • Paese di origine e luogo di provenienza
  • La dichiarazione nutrizionale, che deve riportare le seguenti diciture:
    • il valore energetico;
    • la quantità di determinati nutrienti che rientrano nella composizione, i lipidi, i grassi saturi, nonché una dicitura specifica per zucchero e sale.

ATTENZIONE! Il regolamento stabilisce anche che non è obbligatorio l’inserimento del’etichetta nutrizionale nei prodotti confezionati in maniera artigianale o forniti dal fabbricante in piccole quantità, oppure preparati nei locali che forniscono direttamente il prodotto al dettaglio.

“IL CIBO TROVA SEMPRE COLORO CHE AMANO CUCINARE! IL VOSTRO UNICO LIMITE SIA IL VOSTRO CUORE”

Pubblicato da incucinacolmago

Uomo, padre con una grande passione per la cucina, con la curiosità di assaporare ogni nuovo gusto, odore e con la voglia di sperimentare sempre. Ciò che stuzzica incuriosisce